Statuto associativo

STATUTO dell’ADMO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA TOSCANA O.d.V

 

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

E’ costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 settembre 2017, n. 117 (in seguito “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e della normativa in materia, un’associazione non riconosciuta denominata: “Associazione ADMO TOSCANA ODV”, in breve “ADMO TOSCANA ODV” (in seguito anche “Associazione”).

L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare l’acronimo ODV o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi

Art 2 – Sede e Durata

L’Associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Toscana (in seguito “Territorio di Riferimento”).

L’Associazione ha sede legale nel comune di Firenze, all’indirizzo risultante dal RUNTS.

Lo spostamento della sede legale nello stesso comune non comporterà modifica statutaria, verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo e comunicato agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altro comune dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea dei Soci di modifica dello statuto.

L’Associazione ha facoltà di istituire, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti sul proprio Territorio di Riferimento, come previsto nell’art. 25 del presente statuto.

Art. 3 – Principi

ADMO Toscana ODV è un organismo libero, indipendente, apartitico, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di razza, sesso, etnia, religione o ideologia politica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, risponde ai principi e allo schema dell’associazione ed agisce nei limiti del codice civile, del CTS, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione è socia di “Associazione Donatori Midollo Osseo e cellule staminali emopoietiche” (in breve “ADMO Nazionale”), accettandone le finalità, lo statuto, i regolamenti nel tempo vigenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 4 – Finalità

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di promuovere e diffondere presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti la donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute e di incrementare i donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche cosi da favorire l’aumento dei relativi trapianti.

L’Associazione, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, si propone di: a) promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; b) promuovere un’adeguata diffusione della propria mission su tutto il Territorio di Riferimento, con particolare riferimento alle aree carenti e alle attività sanitarie riconosciute; c) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale; d) promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato, anche attraverso progetti di Servizio Civile Universale.

Art. 5 – Attività

L’Associazione svolge in via prevalente attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Soci, in tutti gli ambiti di intervento utili a consentire l’aumento delle donazioni di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare.

Più in particolare, l’Associazione opera nei seguenti settori di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

  1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
  2. b) interventi e prestazioni sanitarie;
  3. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  4. d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  5. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  6. u) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato articolo 5;
  7. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  1. promuovere iniziative, in collaborazione e in convenzione con le istituzioni regionali, sia sotto il profilo sociale che sotto quello legislativo, atte a favorire la realizzazione degli scopi dell’Associazione;
  2. favorire lo sviluppo della donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
  3. incrementare i donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche cosi da favorire l’aumento dei relativi trapianti;
  4. collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di agevolare l’attività della tipizzazione medesima;
  5. essere di supporto logistico ed organizzativo, ove necessario, ai donatori che si rivelino compatibili con pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo e/o cellule staminali emopoietiche;
  6. collaborare ed essere di supporto, ove necessario, all’organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro Regionale ed alle sue articolazioni funzionali, e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche (IBMDR);
  7. essere di supporto, ove necessario, ai Centri di Trapianto, regionali o nazionali, o ad altri Istituti/organi Tecnici che svolgono attività similari;
  8. stimolare e favorire la ricerca scientifica nel settore della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche e delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
  9. promuovere la formazione e l’aggiornamento di volontari e sanitari, in collaborazione con il Registro Regionale, che operino sul territorio perseguendo le finalità dell’Associazione;
  10. partecipare alle attività di programmazione regionale con il Centro Regionale Trapianti ed il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di reclutamento e sensibilizzazione dei potenziali donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, stabiliti a livello nazionale e condivisi con i poli di funzionamento della rete IBMDR, in raccordo con la rete trasfusionale e trapiantologica del Territorio di Riferimento;
  11. organizzare manifestazioni esterne (out door) per svolgere le attività di reclutamento che prevedono la preselezione dei potenziali donatori da parte di personale sanitario strutturato o volontario abilitato attraverso, a titolo esemplificativo, la raccolta di dati anamnestici e la raccolta del campione salivare mediante appositi kit;
  12. supportare il Registro Regionale e le sue articolazioni funzionali nell’attività di prenotazione degli appuntamenti per l’effettuazione del prelievo ematico e salivare del potenziale donatore e nell’attività di richiamo del donatore stesso nel caso di compatibilità;
  13. partecipare alle riunioni della Commissione del Trapianti allogenici da non consanguinei;
  14. partecipare all’elaborazione delle politiche del Terzo Settore, rappresentando l’Associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento nel Territorio di Riferimento;
  15. promuovere ed organizzare campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare, coordinandosi con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
  16. collaborare con altri enti ed organizzazioni, pubblici o privati, nazionali o esteri, operanti nel settore socio-sanitario o che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi, di sangue ed emocomponenti e del cordone ombelicale;
  17. coordinare le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l’emanazione di direttive e linee guida;
  18. promuovere la conoscenza delle finalità dell’Associazione e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa, i social, il digital web, la radio, la Tv, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale, avvalendosi della collaborazione anche di agenzie di comunicazione e uffici stampa;
  19. svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola ed università, delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine, nonché a quello dello sport;
  20. promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
  21. promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta fondi finalizzate al sostentamento delle attività dell’Associazione, nonché a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale, allo sviluppo del sistema socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti;
  22. promuovere programmi di sviluppo della donazione volontaria e gratuita del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche a livello europeo ed internazionale;
  23. favorire i contatti con analoghe organizzazioni italiane ed estere, allo scopo di promuovere e coordinare azioni d’interesse comune;
  24. promuovere o concorrere alla costituzione di altri enti, sempre in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale; la loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del CTS.

Art. 6 – Ruolo di ADMO Nazionale. Marchio ADMO.

Le attività di cui all’articolo 5 sono esercitate in coerenza con l’appartenenza ad ADMO Nazionale.

L’Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando la definizione delle linee di indirizzo generali e programmatiche ad ADMO Nazionale, incluse, a titolo esemplificativo, le linee di indirizzo per la comunicazione, la sensibilizzazione, la formazione, le linee guida relative al reclutamento, la raccolta fondi e le campagne di sensibilizzazione di rilievo nazionale.

 

L’Associazione, nello svolgimento delle proprie attività utilizza in ogni segno distintivo e/o comunicazione, quale segno distintivo di appartenenza ad ADMO, il marchio ADMO, registrato presso l’Ufficio Marchi e Brevetti da ADMO Nazionale, che ne è titolare.

L’utilizzo del marchio ADMO è concesso e/o revocato ad insindacabile giudizio di ADMO Nazionale. L’utilizzo del marchio ADMO è concesso a titolo gratuito ai soci di ADMO Nazionale.

L’attività di gestione, promozione e tutela del marchio ADMO è svolta da ADMO Nazionale, anche al fine di preservare la pubblica fede. L’Associazione si impegna a collaborare con ADMO Nazionale e a fare tutto quanto in suo potere per tutelare il marchio.

Spetta unicamente ad ADMO Nazionale la richiesta di registrazione o altre forme di tutela di marchi o segni distintivi contenenti “ADMO”.

L’Associazione si impegna ad utilizzare il marchio ADMO secondo le disposizioni approvate da ADMO Nazionale, nel testo di tempo in tempo vigente.

L’uso del marchio ADMO in modo non conforme alle disposizioni di ADMO Nazionale comporta l’automatica ed immediata cessazione della concessione d’uso del marchio ADMO all’Associazione, fatto salvo il diritto alla richiesta del risarcimento di eventuali danni.

Art. 7 – Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

– fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci, oltreché dai contributi pubblici o privati e dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, espressamente destinati al Fondo di dotazione;

– dai conferimenti patrimoniali, dai contributo pubblici o privati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

– dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati, persone fisiche, sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio

– dai conferimenti patrimoniali, dai contributo pubblici o privati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del CTS, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 8 – Entrate

L’Associazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:

  • le rendite e, in generale, i redditi del patrimonio di cui al precedente art. 7;
  • le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio dell’Associazione;
  • le quote associative;
  • i contributi di enti pubblici, anche per attività in regime di convenzionamento;
  • i contributi di istituzioni ed entità nazionali e sovranazionali;
  • ogni altra somma di denaro che pervenga all’Associazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio;
  • le entrate derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 5, anche di natura commerciale;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

Art. 9 – Soci

Sono Soci tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, sono mosse da spirito di solidarietà e si impegnano a rispettare il presente statuto, versando la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

L’ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta, da effettuarsi al Consiglio Direttivo tramite il modulo specificamente predisposto. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro Soci; l’ammissione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e la quota associativa non è rivalutabile né rimborsabile.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

Art. 10 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci dell’Associazione hanno il diritto di:

– eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

– essere informati sulle attività dell’Associazione;

– votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro dei Soci, se in regola con il pagamento della quota associativa;

– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio;

– esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 27;

– denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del CTS.

I Soci dell’Associazione hanno il dovere di:

– rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;

– versare la quota associativa annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione mediante comunicazione inviata al Consiglio Direttivo.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, per comportamento contrario ad esso ed alla Legge, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea nella prima adunanza utile, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

Può essere escluso dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, il Socio che non abbia versato la quota associativa nei termini stabiliti.

Art. 11 – Volontari e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontariati sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del CTS.

Art. 12 – Donatori ADMO

Sono Donatori ADMO coloro che intendono iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), per il tramite della piattaforma donatoriadmo.org o altri strumenti e modalità di reclutamento, fornendo espressamente alla Fondazione e ad ADMO Nazionale il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Art. 13 – Sostenitori ADMO

Sono Sostenitori ADMO, nominati tali dal Consiglio Direttivo, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità dell’Associazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, beni o servizi, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Sostenitori ADMO potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività dell’Associazione.

La qualifica di Sostenitore ADMO dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori posso inviare al Presidente richiesta per partecipare al Collegio dei Sostenitori.

Art. 14 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Collegio dei Sostenitori ADMO;

– l’Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei componenti dell’Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, co. 2, c.c., salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell’ufficio, regolarmente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze degli Organi collegiali dell’Associazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, gli organi collegiali si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

Art. 15 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa ed è l’organo sovrano; è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ogni Socio.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e riportato nell’apposito libro.

Art. 16 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

– determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;

– approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio preventivo;

– approva l’eventuale bilancio sociale;

– nomina e revoca i componenti degli organi sociali, salvo quanto previsto dall’art. 18;

– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;

– ratifica la delibera sull’esclusione dei Soci adottata dal Consiglio Direttivo;

– delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;

– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti ad essa dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 17 –Assemblea ordinaria e straordinaria

L’Assemblea viene convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea può essere, inoltre, convocata, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta motivata del Presidente o su richiesta firmata da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione dell’Assemblea può essere fatta tramite pubblicazione sul sito internet dell’Associazione e/o con ogni mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, al recapito risultante dal libro dei Soci. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’ordine del giorno. La convocazione dell’Assemblea deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. L’Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i ¾ dei Soci.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo si compone di 5, 7 o 9 membri, secondo le determinazioni dell’Assemblea che procede alla sua elezione, eletti dall’Assemblea tra i Soci.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e tutte le volte che le circostanze lo esigano o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. La convocazione deve essere effettuata con i mezzi di comunicazione possibili e disponibili, con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’ordine del giorno da comunicarsi in tempo utile affinché i componenti del Consiglio Direttivo ne siano informati 5 giorni prima della riunione; 3 giorni prima in caso di urgenza.

II Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvede a:

– amministrare l’Associazione;

– attuare le deliberazioni dell’Assemblea;

– eleggere tra i propri membri il Vicepresidente, l’eventuale Segretario e l’eventuale Tesoriere;

– predisporre il bilancio di esercizio, l’eventuale bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, sottoporli all’approvazione dell’Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti per legge;

– approvare i regolamenti interni, salvo quando disposto dall’art. 16 del presente statuto;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– coordinare l’attività dell’Associazione, promuovendo le iniziative più appropriate ed opportune per il raggiungimento degli scopi sociali;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività statutariamente previste;

– curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

– determinare la quota associativa annuale;

– essere responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

– accogliere e rigettare le domande degli aspiranti Soci;

– nominare i delegati al Consiglio Nazionale di ADMO Nazionale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell’Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente provvederà prontamente a convocare l’Assemblea per provvedere alla nomina dei consiglieri cessati; i consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei componenti, decade l’intero Consiglio Direttivo e deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea, perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 19 – Presidente

II Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è nominato dall’Assemblea insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissione o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.

Spetta al Presidente, in via meramente esemplificativa e non tassativa:

  1. a) sorvegliare il buon andamento dell’Associazione, curarne l’osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma, qualora si renda necessario;
  2. b) curare le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell’Associazione;
  3. c) curare l’attuazione del piano annuale di attività dell’Associazione;
  4. d) amministrare i fondi dell’Associazione per la realizzazione dei programmi, in ottemperanza dell’indirizzo dell’Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  5. e) vigilare su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo dell’Associazione;
  6. f) assumere, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro i 20 (venti) giorni successivi;
  7. g) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  8. h) convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;
  9. i) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente dell’Associazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente, in tutte le fattispecie di sua competenza nonché nelle occasioni e negli eventi di natura istituzionale.

Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 20 – Collegio dei Sostenitori ADMO

Il Collegio dei Sostenitori è l’organo composto da tutti i Sostenitori ADMO che abbiano presentato richiesta per farne parte.

Il Collegio, ove costituito, si riunisce indicativamente una volta all’anno, su convocazione del Presidente, con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo di avviso portato a conoscenza degli interessati con le modalità ritenute più opportune.

Il Collegio è chiamato a formulare proposte, iniziative o progetti e ad esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento il Consiglio Direttivo intenda sottoporgli.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti e le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun componente esprime un voto; non sono ammesse deleghe.

Delle adunanze del Collegio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario individuato, di volta in volta, dal Collegio, su proposta del Presidente. I relativi verbali verranno trascritti in apposito libro.

Art. 21 – Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del CTS.

L’Organo di Controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal CTS all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.

Art. 22 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione e conservazione.

II bilancio viene approvato dall’Assemblea entro il 31 di maggio e depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

Art. 23 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del CTS, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 24 – Comitato scientifico

Per la consulenza tecnico scientifica, ‘Associazione si avvale del Comitato scientifico di ADMO Nazionale o del proprio Comitato Scientifico, ove costituito, e del responsabile del registro IBMDR del Territorio di Riferimento.

Art. 25– Sedi secondarie

Come previsto dall’art. 2 del presente Statuto, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, l’Associazione può costituire delle sedi secondarie sul Territorio di Riferimento, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le sedi secondarie, per quanto riguarda finalità, svolgimento delle attività, iscrizioni dei Soci, devono attenersi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e a quanto deliberato dagli organi sociali.

All’apertura di una sede secondaria, il Consiglio Direttivo nomina un referente, che potrà, in qualsiasi momento revocare per gravi motivi.

Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad ADMO Nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del CTS.

Art. 27- Libri sociali

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sostenitori, dell’Organo di Controllo e del Comitato Scientifico (ove costituiti), tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  • registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell’Associazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto e nei regolamenti interni, si fa riferimento alle normative in materia di Enti del terzo settore, al Codice Civile ed ai principi dell’ordinamento giuridico.